Misure di "tregua fiscale" 2023: come avvalersene e a chi spettano.

09-02-2023 09:22 -

[informazione realizzata sulla base della circolare dell’Ag.Entrate n.2/E del 27/1/23]

Ecco le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n.197/2022).
In particolare per:
A) cancellazione dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 2015;
B) agevolazione sulle pendenze maggiori affidate all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 30/6/2022.


A
Sono AUTOMATICAMENTE ANNULLATI i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Tale annullamento – che sarà operativo il 31 marzo 2023 – riguarda l’importo residuo del debito calcolato al 1° gennaio 2023 e comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è ovviamente sospesa la riscossione dei debiti interessati da questo provvedimento.

ATTENZIONE: La cancellazione non si applica ai debiti per:
•recupero aiuti di Stato
•pronunce di condanna della Corte dei conti
•multe, ammende e sanzioni per sentenze penali di condanna
•IVA per importazione

Per i debiti verso enti diversi dalle amministrazioni pubbliche e previdenziali e per le violazioni del Codice della Strada lo stralcio riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora e NON il capitale dovuto.


B
Sono AGEVOLATI, dietro esplicita RICHIESTA del debitore, i pagamenti per le pendenze affidate all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 30/6/2022. L’agevolazione consiste nella cancellazione degli interessi di mora e nella possibilità di rateizzare il dovuto.
Con alcuni creditori particolari (es. un Comune) l’agevolazione si applica SOLO SE entro il 31/1/2023 il creditore si è dichiarato ufficialmente d’accordo (esempio con una delibera se il creditore è un comune).

Per fruire della agevolazione il debitore deve:

Il versamento può essere fatto in unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) o in rate trimestrali (max 18 rate a partire dal 31/7/2023); le prime due rate devono essere ciascuna pari al 10% del debito, mentre le restanti saranno tutte uguali fino a coprire la somma dovuta.

I pagamenti possono farsi:
•con domiciliazione su conto corrente
•su moduli precompilati forniti dall’Agentrate
•presso gli sportelli dell’Agentrate

Le somme versate anteriormente alla presente procedura restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

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