Misure di "tregua fiscale" 2023: come avvalersene e a chi spettano.
09-02-2023 09:22 -
[informazione realizzata sulla base della circolare dell’Ag.Entrate n.2/E del 27/1/23]
Ecco le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n.197/2022). In particolare per: A) cancellazione dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 2015; B) agevolazione sulle pendenze maggiori affidate all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 30/6/2022.
A Sono AUTOMATICAMENTE ANNULLATI i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Tale annullamento – che sarà operativo il 31 marzo 2023 – riguarda l’importo residuo del debito calcolato al 1° gennaio 2023 e comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è ovviamente sospesa la riscossione dei debiti interessati da questo provvedimento.
ATTENZIONE: La cancellazione non si applica ai debiti per: •recupero aiuti di Stato •pronunce di condanna della Corte dei conti •multe, ammende e sanzioni per sentenze penali di condanna •IVA per importazione
Per i debiti verso enti diversi dalle amministrazioni pubbliche e previdenziali e per le violazioni del Codice della Strada lo stralcio riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora e NON il capitale dovuto.
B Sono AGEVOLATI, dietro esplicita RICHIESTA del debitore, i pagamenti per le pendenze affidate all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 30/6/2022. L’agevolazione consiste nella cancellazione degli interessi di mora e nella possibilità di rateizzare il dovuto. Con alcuni creditori particolari (es. un Comune) l’agevolazione si applica SOLO SE entro il 31/1/2023 il creditore si è dichiarato ufficialmente d’accordo (esempio con una delibera se il creditore è un comune).
Per fruire della agevolazione il debitore deve:
dichiarare entro il 30/4/2023 per via telematica sul sito Agentrate la volontà di aderire indicando il numero delle rate con cui intende effettuare il pagamento;
pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle per spese esecutive e notifica.
Il versamento può essere fatto in unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) o in rate trimestrali (max 18 rate a partire dal 31/7/2023); le prime due rate devono essere ciascuna pari al 10% del debito, mentre le restanti saranno tutte uguali fino a coprire la somma dovuta.
I pagamenti possono farsi: •con domiciliazione su conto corrente •su moduli precompilati forniti dall’Agentrate •presso gli sportelli dell’Agentrate
Le somme versate anteriormente alla presente procedura restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.