Proposta di legge Rodotà sui Beni Pubblici. Certezze e perplessità.

16-08-2019 17:26 -

Il 20 agosto 2019 scade il termine per firmare la proposta di legge sulla revisione dei beni pubblici (la cosiddetta Proposta Commissione Rodotà) partita a dicembre 2018 e che riprende le conclusioni elaborate nel 2007 da quella commissione.

ATTENZIONE, per opportuna conoscenza va detto che la proposta di cui si chiede la firma non regolamenta i beni pubblici ma si limita a vincolare il governo a emanare entro 10 mesi una legge che applichi i criteri sottoindicati.
Ecco in dettaglio.

La proposta distingue i Beni Comuni dai Beni Pubblici prevedendo per i primi sia la proprietà pubblica (con possibilità di darli in concessione) sia privata.
Per i secondi abolisce invece il concetto di Demanio pubblico e li divide in ulteriori 3 gruppi: Necessari, Sociali, Fruttiferi.

BENI COMUNI, quelli funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona.
E sono: fiumi, torrenti, sorgenti, laghi e altre acque; l’aria; le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le zone paesaggistiche tutelate.
Titolari dei beni comuni possono essere enti pubblici o soggetti privati. Nel primo caso i beni sono fuori commercio ma ne è consentita la concessione per una durata limitata.
Allo Stato spetta l’azione per la riversione dei profitti.


BENI PUBBLICI, quelli oggi classificati come “DEMANIALI” e che la legge riclassificherebbe in questi tre gruppi:

BENI PUBBLICI NECESSARI. Quelli di interesse fondamentale per la collettività.
E sono: le opere destinate alla Difesa, le spiagge e le rade, le reti stradali e ferroviarie; le frequenze radio; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale. Possono appartenere solo allo Stato o agli enti pubblici territoriali.

BENI PUBBLICI SOCIALI. Quelli destinati a soddisfare diritti civili e sociali della persona.
Fra questi: le case popolari, gli ospedali, gli istituti di istruzione, le reti di pubblici servizi locali.
Possono essere alienati mantenendo il vincolo della destinazione pubblica.
Il vincolo può essere tolto dall’ente pubblico che possiede il bene a condizione che i servizi sociali erogati vengano mantenuti in altro modo.

BENI PUBBLICI FRUTTIFERI. Sono quelli che non rientrano nelle categorie precedenti.
Sono alienabili ma solo quando sia dimostrato che non sono più necessari all’utilizzo pubblico o che ne è impossibile il godimento con criteri economici.
Inoltre si stabilisce che l’utilizzazione di un bene pubblico da parte di un privato deve comportare il pagamento di un corrispettivo proporzionale ai vantaggi che l’utilizzatore può trarne. Il privato gestore deve assicurare adeguata manutenzione del bene.

OSSERVAZIONI
L’intento di adeguare la normativa alle nuove dinamiche dei beni ad utilità pubblica è lodevole. Va però anche segnalata qualche perplessità emersa da diversi osservatori.
Per esempio c’è chi fa notare che fiumi, torrenti, laghi ecc. oggi sicuramente demaniali non sono stati inseriti nel gruppo dei beni “Necessari” (esclusivamente statali) ma in quella dei Beni Comuni, la cui titolarità può anche non essere pubblica.


qui in basso il testo della Proposta